Che cos’è un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico è un impianto per la produzione di energia elettrica.La tecnologia fotovoltaica permette di trasformare direttamente l’energia solare incidente sulla superficie terrestre in energia elettrica, sfruttando le proprietà del silicio, un elemento semiconduttore molto usato in tutti i dispositivi elettronici.
Perché puntare all’energia solare?
• l’energia solare è distribuita in maniera molto più uniforme sul pianeta;
• L’energia solare che investe la Terra è circa 15.000 volte superiore al fabbisogno energetico mondiale;
• L’energia solare che investe in un anno
una superficie di poco meno di 2 m2 di suolo, equivale ai consumi elettrici annuali di una famiglia media (circa 3.000 kWh).
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Quali sono le applicazioni?
Le due tipologie di impianti fotovoltaici collegati alla rete possono essere distinte in base alla loro potenza in: impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kWp (indicati per installazione su immobili di privati cittadini, di attività commerciali e di piccole aziende); impianti fotovoltaici con potenza superiore a 200 kWp (realizzati principalmente da imprese interessate alla produzione di energia elettrica).
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• dimensioni falda tetto più esposta a sud con relativi gradi rispetto al nord;
• consumo in Kwh relativo a 1 anno (visibile dalle bollette ENEL);
• potenza contatore attualmente installato;
• tipo e caratteristiche del tetto e relativa altezza.
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[ le risposte alle tue domande sugli impianti fotovoltaici ]
La fotogallery di alcuni impianti fotovoltaici
I componenti principali di un impianto
I Moduli Fotovoltaici, costituiscono l’elemento principale dell’impianto in quanto la loro esposizione alla radiazione solare determina la produzione di energia elettrica (in corrente continua). All’interno del modulo ci sono le celle fotovoltaiche, generalmente costituite da sottilissime “fette” di silicio che, opportunamente trattate, danno luogo alla conversione diretta dell’energia luminosa in energia elettrica. Sulla base delle caratteristiche della cella si parla di celle a silicio monocristallino (la cella è ricavata da un lingotto in cui gli atomi di silicio sono disposti a costituire un unico cristallo), celle a silicio policristallino (analoghe alle monocristalline, con gli atomi di silicio comunque ordinati ma a costituire molti cristalli uniti fra loro) e celle a film sottile o “thin film” (utilizzano materiali semiconduttori “sottili” depositati direttamente su materiali vari di supporto come il vetro o il metallo). Queste tre tipologie di celle, e conseguentemente i moduli da esse ricavate, si differenziano per svariate ragioni fra le quali l’aspetto esteriore e l’efficienza, quest’ultima via decrescente passando dalla tecnologia monocristallina a quelle a film sottile. Ciò significa che a parità di potenza dell’impianto fotovoltaico, lo spazio occupato da un impianto a film sottile è superiore rispetto a quello in silicio policristallino.
Nondimeno gli impianti a film sottile presentano alcuni vantaggi fra i quali un aspetto più uniforme che consente in genere un migliore inserimento nel contesto esistente.
I moduli fotovoltaici più diffusi sono rettangolari delle dimensioni di 1-1,5 m2, le celle sono superiormente protette da un vetro con particolari caratteristiche di resistenza e trasparenza, il peso si aggira intorno ai 15/20 kg. La potenzialità del modulo si esprime in “watt di picco” (Wp) il cui valore indica la quantità di energia che il modulo è in grado di produrre nell’unità di tempo in condizioni standard di irraggiamento solare e temperatura che corrispondono indicativamente a quelle riscontrabili a mezzogiorno di una giornata fredda e soleggiata. Generalmente i moduli fotovoltaici per le applicazioni trattate in questa guida hanno potenze comprese fra 100 e 300 Wp.
Struture di sostegno dei moduli.
Sono le strutture che sorreggono i moduli e provvedono al loro orientamento, dando un’inclinazione rispetto al piano orizzontale. In Italia l’inclinazione ottimale è di circa 30° e l’orientamento dei moduli verso sud. Le strutture possono essere in acciaio zincato a caldo o in alluminio, e vengono vincolate sulla superficie di installazione mediante degli ancoraggi o delle zavorre. Alcuni impianti fotovoltaici utilizzano delle strutture di sostegno che durante l’arco della giornata cambiano l’inclinazione e l’orientamento dei moduli fotovoltaici. Questa funzione permette all’impianto fotovoltaico di seguire il percorso del sole durante le ore della giornata e conseguentemente di aumentare la produzione di energia elettrica. Questo tipo di strutture, il cui movimento prende spunto da quello dei girasoli, vengono chiamate “inseguitori” o “tracker”.
Inverter.
È un dispositivo elettronico che consente di adeguare l’energia elettrica prodotta dai moduli alle esigenze delle apparecchiature elettriche e della rete, operando la conversione da corrente continua a corrente alternata con una frequenza di 50 Hz. Normalmente gli inverter incorporano dei dispositivi di protezione e interfaccia che determinano lo spegnimento dell’impianto in caso di black-out o di disturbi della rete.
Sistema di controlo.
È un dispositivo elettronico opzionale che comunica con l’inverter e con eventuali sensori accessori (misure metereologiche ed elettriche). Mediante tale apparecchiatura è possibile tenere sotto controllo il funzionamento dell’impianto, registrare le misure su un PC e visualizzare alcune grandezze caratteristiche su schermi o display luminosi. Esistono anche applicazioni più sofisticate che consentono di inviare dati e l’eventuale presenza di guasti via internet, e-mail, SMS.
Misuratori di energia.
Sono degli apparati che vengono installati sulle linee elettriche e misurano l’energia che li attraversa, ad esempio vengono utilizzati per conteggiare l’energia prodotta dall’impianto e quella immessa in rete.
Quadri eletrici e cavi di colegamento.
Quadri, cavi, interruttori ed eventuali ulteriori dispositivi di protezione sono i componenti elettrici che completano l’impianto.

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Le applicazioni e i vantaggi
• piccoli e medi impianti collegati alla rete in bassa tensione o media tensione;
• centrali fotovoltaiche, generalmente collegate alla rete in media tensione o alta tensione;
• impianti per utenze isolate dalla rete che prevedono l’utilizzo di batterie (rifugi, pozzi, sistemi di segnalazione stradale e navale, ecc...);
• piccole reti isolate per l’alimentazione di villaggi di limitata estensione non raggiunti dalla rete elettrica.
Le due tipologie di impianti fotovoltaici collegati alla rete possono essere distinte in base alla loro potenza in:
Impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kWp
Sono impianti particolarmente indicati per installazione su immobili di privati cittadini, di attività commerciali e di piccole aziende. In particolare, per le applicazioni residenziali la potenza dell’impianto non supera quasi mai i 6 kWp. L’energia prodotta è generalmente destinata a ridurre i prelievi dalla rete ed i conseguenti costi sostenuti per la fornitura di energia elettrica. L’esercizio richiede una limitata manutenzione e bassi oneri di gestione.
Impianti fotovoltaici con potenza superiore a 200 kWp
Tali impianti vengono realizzati principalmente da imprese interessate alla produzione di energia elettrica sia per l’autoconsumo che per la pura vendita. I costi di gestione connessi all’esercizio dell’impianto crescono, arrivando a comprendere alcuni oneri fiscali e la gestione del contratto di vendita dell’energia, mentre il costo della manutenzione rimane comunque limitato. A volte l’installazione di questa tipologia di impianto richiede dei costi aggiuntivi per la realizzazione di una linea elettrica idonea al trasporto dell’energia prodotta.
fino a 200 kWp piccoli e medi impianti oltre 200 kWp centrali fotovoltaiche
I vantaggi principali sono:
torna sopra• assenza di qualsiasi tipo d’emissione inquinante;
• risparmio dei combustibili fossili;
• estrema affidabilità poiché non esistono parti in movimento (vita utile superiore a 25 anni);
• costi di manutenzione ridotti al minimo;
• modularità del sistema (per aumentare la taglia basta aumentare il numero dei moduli);
• l'energia che non consumi la vendi all'Enel e ci guadagni (soldi e rispetto per l'ambiente).
costi minimi di manutenzione ed emissioni zero

I moduli fotovoltaici possono essere collocati su tetto (sia piano che a falda), sulla facciata di un edificio o a terra. La decisione in merito alla fattibilità tecnica si basa sull’esistenza nel sito d’installazione dei seguenti requisiti, che dovranno essere verificati dal progettista/installatore in sede di sopralluogo:
• disponibilità dello spazio necessario per installare i moduli (per ogni 1.000 Wp di potenza installata occorrono circa 7/8/12 m2 di moduli con celle monocristalline/policristalline/thin film);
• corretta esposizione ed inclinazione della suddetta superficie;
• assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.
Le condizioni ottimali per l’Italia sono:
• esposizione SUD (accettata anche SUD-EST, SUD-OVEST, con limitata perdita di produzione);
• inclinazione 30-35° (accettata anche 15°/45° con limitata perdita di produzione).
Autorizzazioni per l’installazione
Nei casi in cui l’immobile non sia in una zona sottoposta a vincoli (di tipo ambientale, storico, artistico, paesaggistico...), l’impianto fotovoltaico può essere installato senza alcuna autorizzazione; é sufficiente una semplice dichiarazione di inizio attività, come richiesto per qualsiasi tipo di lavoro di manutenzione straordinaria. Se si tratta di un edificio in costruzione è preferibile integrare l’impianto fotovoltaico nella licenza stessa dell’edificio in costruzione. Qualora l’impianto venga installato in un’area protetta, bisognerà richiedere all’autorità competente sul territorio (l’ente locale, l’ente parco, la Sovrintendenza ai beni culturali,…) un “nulla osta”. È sempre consigliato informarsi presso gli uffici comunali per verificare che non ci siano ulteriori problemi.
Quanto sopra si riferisce solo ai piccoli impianti (fino a 20 kWp). Per impianti più grandi, l’iter autorizzativo può essere più complesso.


La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico può essere stimata attraverso un calcolo che tiene conto:
• della radiazione solare annuale del luogo;
• di un fattore correttivo calcolato sulla base dell’orientamento, dell’angolo d’inclinazione dell’impianto e di eventuali ombre giornaliere e/o stagionali;
• delle prestazioni tecniche dei moduli fotovoltaici, dell’inverter e degli altri componenti dell’impianto;
• delle condizioni operative dei moduli (con l’aumento della temperatura di funzionamento diminuisce l’energia prodotta).
La potenza di picco di un impianto fotovoltaico si esprime in kWp (chilowatt di picco), cioè la potenza teorica massima che l’impianto può produrre nelle condizioni standard di insolazione e temperatura dei moduli(1000 W/m2 e 25 °C).
La mappa sotto a sinistra mostra la produzione elettrica annua per un impianto fotovoltaico da 1 kWp, installato in Italia, considerando le migliori condizioni locali d’installazione(inclinazione 30° rispetto all’orizzontale, orientamento a SUD, assenza ombreggiamenti). Si tratta di valori medi indicativi. La reale produzione dell’impianto può variare leggermente (anche di un più o meno 10%) di anno in anno e da sito a sito in funzione della stagionalità e del microclima. Si conclude che un impianto da 1 kWp in Italia centrale può contribuire a coprire circa il 40% dei consumi elettrici medi di una famiglia (3.000 kWh/anno).
Nella tabella in basso a destre (Fonte: Phébus) sono riportati i fattori di correzione per inclinazione ed orientamento diversi da quelli ottimali alle latitudini italiane. I riquadri colorati indicano posizioni da evitare, a meno di vincoli architettonici imposti.


La vita utile di un impianto fotovoltaico è almeno pari a 25 anni. Considerando separatamente i componenti più rilevanti si verifica che:
• i moduli hanno una durata di vita da 25 a 30 anni, con una diminuzione delle prestazioni energetiche inferiore al 20%. Generalmente la garanzia fornita dai produttori sul mantenimento di tali prestazioni arriva a coprire 25 anni;
• gli inverter, apparecchi ad elevata tecnologia, hanno una durata nel tempo abbastanza lunga, ma generalmente inferiore a quella dei moduli; il loro costo è peraltro assai contenuto.
Un impianto fotovoltaico è un sistema completamente modulare, e la sostituzione di un qualsiasi componente è generalmente facile e veloce, a condizione che questa sostituzione sia prevista nella fase di progetto.
Il costo di un impianto
Il costo “chiavi in mano” per una installazione standard* di un sistema è pari a circa 4.000 – 5.000 euro (IVA al 10% esclusa) per ogni kWp d’impianto.
La maggior parte del costo è dovuta all’investimento in materiali, di cui i moduli rappresentano la percentuale più alta.
Per impianti di piccola taglia (fino a 20 kWp) il costo complessivo può essere stimato in via orientativa moltiplicando la potenza dell’impianto per il costo a chilowatt di picco sopra indicato.
* Valore indicativo da verificare a seguito di un sopralluogo/preventivo di un installatore specializzato.
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Una corretta preventivazione può esser fatta solamente a valle di un sopralluogo che valuti accuratamente le caratteristiche del sito d’installazione. Questo perché il costo può variare, a seconda che l’installazione avvenga a terra, su fabbricati nuovi o già esistenti, che la posa sia in sovrapposizione o integrazione della copertura, che si debbano sostenere spese per i permessi di costruzione, allacciamento alla rete, cavi che coprano grandi distanze (pannelli-inverter e inverter-quadro utente), utilizzo di attrezzature durante il montaggio (gru, impalcature).
Costi di manutenzione minimi Il costo annuo di manutenzione è in generale trascurabile, normalmente nelle analisi economiche si stima inferiore all’1% del costo d’impianto, da conteggiare sull’intera vita. In tale stima sono compresi gli eventuali costi di manutenzione straordinaria, dovuti alla riparazione o sostituzione di qualche componente dell’impianto.
Il costo di esercizio dipende dalla taglia dell’impianto. Per impianti con potenza fino a 20 kWp è limitato al canone annuo da pagare alla società elettrica per l’installazione e la gestione dei sistemi di misura dell’energia prodotta ed immessa in rete (attualmente circa 55 € l’anno). |

Requisiti dei soggetti e degli impianti
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;
b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1 e alle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;
c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;
e) che rispettano le condizioni stabilite dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 dello stesso articolo 10;
f) che rispettano gli ulteriori requisiti e specifiche tecniche di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, a decorrere dalla data ivi indicata.
3. Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 devono tener conto delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e protezioni:
a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;
c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell’impianto fotovoltaico;
d) consentire l’erogazione o l’assorbimento di energia reattiva;
e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete);
f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete.
4. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto al comma 3, il CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, definisce apposite norme tecniche.
5. Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, ai sensi dell’allegato 2, comma 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo, certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.
6. Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore documentazione:
a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l’adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;
b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l’azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all’articolo 14, comma 1, lettera d).
Tariffe incentivanti
1. Per l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall’allegato 5, che trovate sinteticamente riportato nelle tabelle a seguire.
2. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
3. Le tariffe di cui al presente articolo possono essere incrementate con le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14. Ogni singolo incremento è da intendersi non cumulabile con gli altri. A decorrere dal 2013 la tariffa a cui è applicato l’incremento è pari alla componente incentivante. Il premio è riconosciuto sull’intera energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico.
4. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 24, comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del 2011.
5. Ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza.
6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.
Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia
1. I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia.
2. Per accedere al premio di cui al comma 1 il soggetto responsabile:
a) si dota di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l’impianto, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare;
b) successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettua interventi sull’involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell’involucro edilizio relativi all’edificio o all’unità immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella certificazione energetica;
c) si dota di una nuova certificazione energetica dell'edificio o unità immobiliare al fine di dimostrare l'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia come individuato nella certificazione energetica di cui al punto a).
3. A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al GSE corredata delle certificazioni energetiche dell'edificio o unità immobiliare, di cui al comma 2, lettere a) e c).
4. Il premio è riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento dell’istanza e consiste in una maggiorazione percentuale applicata con le modalità di cui all’articolo 12, comma 3, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. Il premio è riconosciuto per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della componente incentivante della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.
5. L'esecuzione di nuovi interventi sull’involucro edilizio che conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'edificio o unità immobiliare, certificata con le modalità di cui al comma 2, è presupposto per il riconoscimento di un ulteriore premio, determinato in riferimento alla somma delle riduzioni ottenute ai sensi del comma 4, fermo restando il limite massimo del 30%.
6. Per i piccoli impianti realizzati su edifici di nuova costruzione, ovvero per i quali sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il premio di cui al presente articolo consiste in una maggiorazione del 30%, applicata con le modalità di cui all’articolo 12, comma 3, qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, nonché una prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Il conseguimento di detti valori è attestato da certificazione energetica.
7. Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione dell’impianto fotovoltaico che può accedere al premio di cui al presente articolo è quella riferibile all’impianto o porzione di impianto che sottende l’equivalente della superficie utile climatizzata.
8. L’accesso al premio di cui al presente articolo è alternativo all’accesso ad altre forme di incentivazione riconosciute per i medesimi interventi che danno diritto al premio.
Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici
1. La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell’allegato 5 è incrementata con le modalità di cui all’articolo 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:
a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;
c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione Europea.
2. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all’articolo 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e la tariffa spettante per “altri impianti fotovoltaici”. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.
Tariffe per l'anno 2011
1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 1 quì di seguito:

2. Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 2 quì di seguito:

Tariffe per l'anno 2012
3. Per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono individuate dalla tabella 3 quì di seguito:

Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi
4. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4 quì di seguito:

5. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 5 quì di seguito, e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

6. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 5 quì di seguito, sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti C>C° , sulla base della formula riportata:
Dove:

7. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1°maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.
8. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.
Se vuoi approfondire meglio, scarica il Pdf del IV° Conto Energia 2011/2016.

Esempio di un impianto da 3 kWp, parzialmente integrato, installato sul tetto di un edificio con le seguenti caratteristiche:
• costo “chiavi in mano”: 13.200 € + IVA (10%);
• ricavi da incentivo: 0,422 € per kWh prodotto (fino al 20° anno);
• ricavi da meccanismo di Scambio sul Posto: circa 0,18 € per kWh prodotto per tutta la vita utile dell’impianto;
• costi di manutenzione: 100 €/anno;
• costi di esercizio: 55 €/anno circa.

Il grafico mostra il tempo di ritorno (non attualizzato) dell’investimento a seconda del luogo di installazione. A fianco alle barre è indicato anche il valore dei ricavi annui derivanti dal funzionamento dell’impianto (ricavi da incentivo + risparmio sulla bolletta elettrica).

Lo Scambio sul Posto è un meccanismo che regola i costi e i benefici economici per l’immissione ed il prelievo dell’energia elettrica dalla rete. Tale disciplina è stata recentemente rivista e aggiornata con l’introduzione del Testo Integrato delle modalità e delle condizioni tecnicoeconomiche per lo Scambio sul Posto (TISP), Delibera dell’Autorità dell’Energia elettrica e gas (AEEG) n° 74/2008 e con la successiva Delibera n° 186/2009.
Dal 1/1/2009 tale servizio è gestito esclusivamente dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Possono beneficiare di questo sistema tutti gli impianti allacciati alla rete che producono energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili e che hanno una potenza non superiore a 200 kW (fotovoltaico, minieolico, mini-idro, etc.), per tutta la durata di vita utile dell’impianto.
Il funzionamento è il seguente: l’energia (kWh) prodotta dall’impianto e non assorbita dalle utenze elettriche (lampade, elettrodomestici, macchinari) viene immessa in rete e misurata da un apposito contatore. Tale energia viene valorizzata secondo quanto previsto dalla suddetta Delibera dell’Autorità dell’Energia elettrica e gas e con cadenza trimestrale il GSE corrisponde al cliente finale il corrispettivo economico corrispondente.
Nel caso di saldo positivo, tra il valore dell’energia immessa in rete e il valore di quella prelevata risultante dal conguaglio annuale, l’importo eccedente la spesa sostenuta dal cliente nell’anno viene conservato come credito economico per gli anni successivi, senza alcuna scadenza temporale e senza rivalutazione economica dell’importo negli anni successivi. In alternativa al credito economico il cliente può chiedere la liquidazione dell’importo sul proprio conto corrente. In questo caso tale importo sarà soggetto a tassazione.
La recente Legge 99/09 ha introdotto la possibilità per i Comuni fino a 20.000 abitanti e il Ministero della Difesa di attivare lo scambio sul posto anche senza la coincidenza del punto di immissione e del punto di prelievo. Lo Scambio sul Posto può essere cumulato con il beneficio proveniente dal meccanismo di incentivo in conto energia.

La vendita di energia elettrica
La parte di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico che non viene consumata dalle utenze (illuminazione, elettrodomestici, macchine, ecc.) viene ceduta alla rete elettrica di distribuzione. Tale quota di energia può essere venduta al GSE, attraverso il cosiddetto Ritiro Dedicato, ad un prezzo stabilito dall’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas.
Per poter vendere energia elettrica è necessario:
• stipulare ogni anno una convenzione con il GSE che ha un costo variabile in funzione dell’energia venduta;
• espletare le pratiche per l’officina elettrica (solo per impianti >20 kWp).
La vendita dell’energia elettrica esclude la possibilità di beneficiare del servizio di Scambio sul Posto.
Il proprietario di un impianto con potenza da 1 a 200 kWp ha dei benefici economici maggiori nello scegliere il servizio di Scambio sul Posto quanto più la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto serve a coprire i propri consumi su base annua. Con lo Scambio sul Posto si semplificano inoltre tutti gli adempimenti amministrativi ed i costi connessi.
Gli strumenti di Finanziamento e Assicurazione
La realizzazione di un impianto fotovoltaico comporta un esborso di denaro che viene compensato nel corso di alcuni anni. Per limitare tale esborso è possibile utilizzare uno dei finanziamenti ad hoc concesso da un istituto bancario.
Se si utilizzano tali strumenti è possibile pagare l’impianto mediante delle rate, normalmente semestrali, che vengono parzialmente (e a volte totalmente) “coperte” dagli utili derivanti dall’esercizio dell’impianto fotovoltaico e dai risparmi sulla bolletta elettrica. Le società che installano impianti fotovoltaici hanno spesso delle convenzioni con uno o più istituti bancari mediante i quali è possibile ottenere dei finanziamenti con caratteristiche vantaggiose. Un ulteriore strumento è costituito da prodotti assicurativi dedicati ad impianti fotovoltaici. Tali assicurazioni possono coprire anche il rischio derivante dalla mancata produzione e quindi dalla perdita all’incentivo in conto energia oltre ai rischi derivanti da eventi dolosi, catastrofici e guasti.
Leggi e delibere di riferimento
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 224/2000
• Decreto Legislativo 387/2003
• Decreto Ministeriale 28/07/2005
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 34/2005
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 188/2005
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 28/2006
• Decreto Ministeriale 6/02/2006
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 40/2006
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 260/2006
• Decreto Ministeriale 19/02/2007
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 90/2007
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 280/2007
• Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 74/2008 (TISP)
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 99/2008 (TICA)
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 01/2009
• Decreto Ministeriale 18/12/2008
• Decreto Ministeriale 2/03/2009
• Legge n. 99 del 23/7/2009
• Decreto Ministeriale 6/08/2009
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 130/2009
• Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 186/2009
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